Cosa bisogna sapere sulle Linee Vita
   |   Ricevi informazioni sui convegni per Progettisti e Installatori
 FAQ

Domande Frequenti

 

Quali sono le attività soggette alle discipline in termini di sicurezza in quota?

L’articolo 105 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico) definisce le seguenti attività soggette alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota:

Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.”

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota?

Gli obblighi del datore di lavoro in merito all’utilizzo di attrezzature per lavori in quota sono disciplinati dall’articolo 111 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico) e successivo D.L. n.106 del 3 agosto 2009.

“Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

 

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

 

3. (omissis).”

Sposored by